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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 3365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2016  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni) – 1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.
  2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il «Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni». Tale Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.