stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 3365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2016  [ apri ]
1.2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che in buona fede fino alla fine del comma, con le seguenti:, fuori dei casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori, trasferito o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie o minacce sul luogo di lavoro o esercitate al di fuori dell'ambito lavorativo e ogni altra forma di ritorsione, che determinino condizioni di lavoro intollerabili. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie ed è punibile attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o da chi ne abbia interesse. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti:
  2. La segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche in forma anonima. In tali casi i destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
  3. Si presume la buona fede del dipendente pubblico quando effettua una segnalazione circostanziata ritenendo possibile che i fatti di cui al comma 1 si siano verificati. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori, o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
  4. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  5. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è tutelata in ogni tempo successivamente alla segnalazione e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle segnalazioni di possibili reati o illeciti anche nel caso in cui questi risultino successivamente inesistenti, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
  6. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
  7. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 60.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 4 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.
  8. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.
  9. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale possono essere irrogate misure sanzionatorie.
  10. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma.
  11. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla segnalazione di reati o illeciti non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della medesima legge.
  12. Il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, salvo che il dolo del segnalante sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.