Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche in forma anonima. In tali casi i destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.