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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.157. in Assemblea riferita al C. 3365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2016  [ apri ]
1.157.

  Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche in forma anonima. In tali casi i destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.