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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.150. in Assemblea riferita al C. 3365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2016  [ apri ]
1.150.

  Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che in buona fede fino alla fine del comma, con le seguenti:, fuori dei casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori, trasferito o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie o minacce sul luogo di lavoro o esercitate al di fuori dell'ambito lavorativo e ogni altra forma di ritorsione, che determinino condizioni di lavoro intollerabili. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie ed è punibile attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o da chi ne abbia interesse. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.