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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.38. in Assemblea riferita al C. 3343-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/09/2017  [ apri ]
1.38.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»). – 1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo le parole: «il mezzo della stampa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso strumenti telematici o informatici»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il presente comma non si applica quando le immagini, i contenuti o i beni abbiano, unicamente, carattere storico-culturale, artistico o architettonico».