stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3340

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2015  [ apri ]
3.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2015 i comuni di Airola Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, della provincia di Benevento, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della predetta procedura, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei comuni della predetta provincia per l'anno 2015 è ridotto nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi, di un importo sino a 2 milioni di euro. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2015, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: 13 e 14 settembre aggiungere le seguenti: e 14 e 15 ottobre.