Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta una esenzione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;.
1-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.