Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di patti territoriali).
1. In deroga ai termini di cui ai commi 482 e 485 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'assegnazione di ulteriori spazi finanziari agli enti locali, sono prese in considerazione le comunicazioni regionali pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2015.