Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza).
1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro».