Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 a favore degli enti locali.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 325 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».