Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali).
1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti.».