Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, sono pubblicati nei siti istituzionali di riferimento tutti i relativi dati utili.