Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni che nella costruzione di nuove scuole si siano già avvalsi di un contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed essere altresì destinatari delle risorse di cui al comma 158 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.