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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3340

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2015  [ apri ]
1.12.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  1-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.