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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3340

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2015  [ apri ]
1.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 66, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  1-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare, ai fini tributari, previdenziali, sanitari, assistenziali e in qualunque altro caso in cui assuma rilevanza il reddito del percipiente e del nucleo familiare.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.