Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza. Soglia esente anche per comuni minori).
1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.