Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 485, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «e del settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e del 31 ottobre 2015»;
b) al comma 482, le parole: «entro il 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre» e le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 ottobre».