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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.036. in Assemblea riferita al C. 3340-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2015  [ apri ]
3.036.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2016 relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.