Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti, le aliquote e le tariffe entro il 31 agosto 2015 procedono alla riscossione degli importi dovuti nel 2015 a titolo di tributi sulla base delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2014.
2. Resta fermo quanto stabilito dal quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147, e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.