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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.200. in Assemblea riferita al C. 3340-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2015  [ apri ]
2.200.
approvato

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di approvazione. A seguito della predetta approvazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia.».

  1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Commissione