Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ditta appaltatrice rendiconta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, i rendiconti sono pubblicati sul sito istituzionale degli uffici scolastici regionali.