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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.10. in Assemblea riferita al C. 3340-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2015  [ apri ]
3.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1. 1. Nei territori di cui al comma 1 del presente articolo è istituita per gli anni 2015 e 2016 la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e le partite IVA con sede all'interno della zona franca già costituite alla data del 12 settembre 2015. I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica.

  1. 2. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del comma precedente.
  1. 3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. 1. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.