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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.079. in Assemblea riferita al C. 3340-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2015  [ apri ]
3.079.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per i comuni montani di piccole dimensioni).

  1. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza nel mese di dicembre 2015 e negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.