Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure finanziarie per esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni per interventi in ambito locale).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato a finanziare misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per infrastrutture di trasporto pubblico locale».