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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 3317-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/10/2016  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale).

  1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
  2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25.000 per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si applicano con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Al comma 1 dell'articolo 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».