Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».