Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) l'istituzione presso la presidenza del Consiglio del registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al quale è obbligato ad iscriversi chiunque agisca nel mondo dell'informazione, personalmente o tramite società, segnalando tutte le partecipazioni societarie dirette o indirette di cui è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.