Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.