Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).
1. Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, e successive modificazioni, dopo le parole: «fiumani e dalmati» aggiungere le seguenti: «le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statuario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.