Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro;
3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro;
3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.