stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.12. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3317

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2016  [ apri ]
2.12.
approvato

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:
    1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
    2) come enti senza fini di lucro;
    3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Il Relatore
2.12.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:
    1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
    2) come enti senza fini di lucro;
    3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Il Relatore