Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti).
1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.»