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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 3317-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2016  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di start up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

  2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6, a start up, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:
   a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente on line e che la stessa attività sia l'unica svolta;
   b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;
   c) non abbiano finalità lucrative;
   d) siano proprietarie e gestrici della start up innovativa a carattere editoriale;
   e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;
   f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento UE di esenzione n. 651/2014;
   g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
   h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito web;
   i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

  3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.
  5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle start up di cui al precedente comma 2.
  7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
   a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria online;
   b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
   c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di marketing;
   d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

  8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.
  9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.
  10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.
  11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ne è data tempestiva comunicazione sul sito internet della medesima Autorità.
  12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio curriculum vitae, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito internet.
  13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
  14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;
   b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

  15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito internet, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del presente articolo.
  17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera a), la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 14, lettera b), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.
  18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.
  19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.
  20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.
  21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.
  22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  23. Al termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:
   a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero di visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i cookie persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;
   b) la start up risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

  24. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.