Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».