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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.67. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3315

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2015  [ apri ]
1.67.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».