Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori;
1-ter. L'integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:
a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;
c) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario.