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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.28. in Assemblea riferita al C. 331-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2014  [ apri ]
3.28.

  Al comma 1, capoverso Art. 168- quater, numero 2) aggiungere, in fine, le parole:; in tal caso, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, capoverso Art. 168- quater, numero 2) si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.