Al comma 1, capoverso Art. 168- quater, numero 2) aggiungere, in fine, le parole:; in tal caso, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, capoverso Art. 168- quater, numero 2) si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.