Al comma 1, capoverso 168-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente.
Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.