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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.28. in II Commissione in sede referente riferita al C. 331-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2014  [ apri ]
3.28.

  Al comma 1, capoverso 168-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  Qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente.
  Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.