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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.103. in II Commissione in sede referente riferita al C. 331

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2013  [ apri ]
6.103.
approvato

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.
(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

I Relatori
6.103.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
  Art. 6-bis. – (Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato). – 1. Ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

I Relatori