Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, sostituire le parole: estinto il reato, con le seguenti: estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.