Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, ne più di una volta se tratta di reato della stessa indole.