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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 331

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2013  [ apri ]
10.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».