Prima del comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 141-bis. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato».
Prima del comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 271, inserito il seguente:
«Art. 141-bis. – (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, che l'esito positivo della prova estingue il reato.