stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 331

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2013  [ apri ]
7.2.

  Sostituire il capo III con il seguente:

«Capo III
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI IRREPERIBILI

Art. 7.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 157 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Gli atti previsti dagli articoli 419, 429, 450, comma 2, 456, 458, comma 2, 460 e 552 sono notificati esclusivamente mediante consegna di copia alla persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, commi 4 e 5;
   b) all'articolo 159, il comma 2, è sostituito dal seguente:
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 1-bis, le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. Fuori dei casi di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis l'irreperibile è rappresentato dal difensore;
   c) all'articolo 161:
  1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore nominato ai sensi dell'articolo 96. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o 1 elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Se l'imputato non è assistito da difensore di fiducia si applica l'articolo 159;
  2) è aggiunto il seguente comma:
    5. In ogni caso, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, se 1 imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura coercitiva ovvero se dagli atti emerge la prova che ha avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento a suo carico o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore;
   d) all'articolo 349:
  1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis»;
  2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'atto di citazione e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulti possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio;
  4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente;
   e) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-bis – Sospensione del procedimento – 1. Se l'imputato non comparso è stato dichiarato irreperibile ai sensi dell'articolo 159, il giudice, salvo che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili».

  2. Quando si procede a carico di più imputati il giudice ordina la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 1.
  3. L'ordinanza di sospensione del procedimento è revocata se l'imputato è informato del processo ai sensi dell'articolo 349, comma 4-bis, ovvero quando sopravvenga la prova che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza a suo carico. Il giudice dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio;
   f) all'articolo 603:
  al comma 4, il numero «159» dopo le parole «mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli» è soppresso.

Art. 8.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
  «Art. 143-bis – Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza e l'atto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 159 del codice penale, al comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 4) sospensione del processo penale per irreperibilità dell'imputato;
   b) all'articolo 161 è aggiunto il seguente comma: 3. La sospensione della prescrizione prevista dal comma 1, n. 4, dell'articolo 159 è soggetta ai termini di cui al comma precedente.

Art. 10.
(Modifiche alle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274).

  1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 20-bis, al comma 4, dopo le parole: «notifica senza ritardo all'imputato» sono aggiunte le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1 bis, del codice di procedura penale»;
   c) all'articolo 20-ter, al comma 3, dopo le parole: «notifica immediatamente allo stesso» sono aggiunte le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale»;
   d) all'articolo 27, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
  i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale;
   b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
  l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

Art. 12.
(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.