Al comma 1, capoverso Art. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) le prescrizioni attinenti, se possibile, al lavoro di pubblica utilità ed alle condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché le prescrizioni comportamentali previste dall'articolo 168-bis, comma secondo, seconda parte dell'articolo 168-bis del codice penale.