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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.61. in II Commissione in sede referente riferita al C. 331

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2013  [ apri ]
2.61.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma con i seguenti:
  La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.
  In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.