Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».