Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole «non superiore nel massimo a quattro anni» con le seguenti «non superiore nel massimo a sei anni»;
b) alle lettere a) e b) sopprimere le parole «in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche».
c) dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta ulteriori reati.