Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tute a delle persone offese dal reato;.