Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;
conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: «punite con la pena dell'arresto,» inserire le seguenti: «sola o congiunta alla pena pecuniaria,» e sopprimere le parole: «, continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie,»;
conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni;