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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.62. in Assemblea riferita al C. 331-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/07/2013  [ apri ]
2.62.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma, con i seguenti:

  La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.
  In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 464-octies e 464-novies.